Fondo perduto commercio al dettaglio: domande dal 3 al 24 maggio 2022

Dal 3 maggio al 24 maggio 2022 i commercianti che hanno subito perdite considerevoli a causa delle chiusure durante l’emergenza Covid potranno presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio.

La somma riconosciuta è determinata in base alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019.

Cosa sono i contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio


Si tratta di aiuti economici rivolti a coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio che, a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia Covid 19, hanno subito danni economici.
Introdotti dal Decreto Sostegni Ter convertito in Legge, all’articolo 2, i contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio sono finanziati dal Fondo per il rilancio delle attività economiche istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico che vanta di una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

Chi può beneficiare dei contributi


I contributi a fondo perduto spettano alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Si tratta, in generale, di tutte le attività di vendita destinate ai consumatori finali. Il beneficio introdotto dal Decreto Sostegni ter, in particolare, riguarda i seguenti codici ATECO:tutte le – – – attività dei gruppi 47.5 e 47.6;
47.19;
47.30;
47.43;
47.71 e 47.72;
47.75, 47.76, 47.77, 47.78 e 47.79;
47.82;
47.89;
47.99.

Requisiti


Per poter accedere ai contributi, le imprese ricomprese devono presentare:
1) un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
2) la prova di aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Ma non solo, alla data di presentazione della domanda le aziende interessate devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:
3) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato;
4) risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività citate;
5) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
6) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento (in materia di aiuti di Stato);
7) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il funzionamento dei contributi a fondo perduto


Si parla di contributi a fondo perduto perché si tratta di aiuti non rimborsabili per cui non verrà richiesta alcuna restituzione. I contributi vengono erogati nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa Europea sugli aiuti di Stato.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di loro un importo ben costruito “su misura”. Questo importo va determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.


La percentuale è fissata come segue:

– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1.000.000 euro e fino a 2.000.000 euro.

Una volta effettuate le verifiche dei requisiti, il Ministero dello Sviluppo Economico eroga i contributi dovuti accreditandoli sul conto corrente indicato dai beneficiari in sede di domanda.

Come fare domanda
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato dal MISE tra qualche settimana. I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal Decreto direttoriale 24 marzo 2022. Eccoli nel dettaglio.

1) Accesso alla procedura di domanda
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale dell’impresa stessa.

2) Informazioni da inserire nella domanda
Per la corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

– provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati nel Registro delle imprese;
– verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
– fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza. 

3) Documenti da allegare
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i
citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
d) l’importo del contributo richiesto ai sensi del Decreto direttoriale 24 marzo 2022;
e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione in calce all’articolo.

Erogazione del contributo
Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo sui contributi ammessi, salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, il Ministero eroga le agevolazioni concesse.

In via preventiva il Ministero verifica l’assenza del soggetto beneficiario dall’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cosiddetta “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.
Conclusa tale procedura il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica, procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza; nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito dell’attività di verifica, il Ministero, provvede a erogare l’agevolazione al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

Controlli e casi di revoca
Per quanto concerne la fase dei controlli, sarà lo stesso MISE, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, a procedere allo svolgimento degli stessi, così come previsti dalle disposizioni nazionali, al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi in sede di richiesta di agevolazione. 

Nel caso in cui questi controlli diano esito negativo, lo stesso Ministero procederà alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero, inoltre, potrà effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive, presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal decreto in commento.

Infine, la revoca della concessione del contributo si verifica, ad opera dello stesso Ministero, nei seguenti casi:

– qualora venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, oppure di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
– qualora sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
– qualora il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli così come previsti.

Una volta disposta la revoca dell’agevolazione, il MISE procederà al recupero della stessa indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.